Estensione dell’obbligo di Certificazione verde COVID-19 per l’accesso alle strutture scolastiche

Estensione dell’obbligo di Certificazione verde COVID-19 per l’accesso alle strutture scolastiche

Si comunica che, ai sensi del DL 10 settembre 2021, n. 122, convertito  con la Legge 24 settembre 2021, n. 133, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutte le persone che accedono ai plessi dell’istituto (genitori, operatori ecc) devono possedere e sono tenute a esibire la certificazione verde COVID-19 (cosiddetto Green Pass).

 La disposizione non si applica agli alunni e ai soggetti esonerati dalla campagna vaccinale su presentazione di idonea certificazione medica.

 Nel caso in cui l’accesso di soggetti esterni alle strutture della scuola sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto di tali prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

 Si ricorda che le norme prevedono sanzioni da 400 a 1000 euro per chi tenta di accedere alle strutture scolastiche senza certificazione (D.L. 25 marzo 2020,n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35).

 I delegati del dirigente scolastico sono pertanto tenuti al controllo del Green Pass di tutte le persone che accedono alla scuola.

 Con l’occasione si ribadisce che gli accessi all’istituto sono limitati ai casi di effettiva ed indifferibile necessità e che dovranno sempre essere privilegiati i contatti da remoto (telefono, email, videoconferenza ecc).

 Confidando nella collaborazione e nel senso di responsabilità di questa comunità scolastica, rimango a disposizione per eventuali segnalazioni e/o chiarimenti.

 

     

 

Allegati

DECRETO-LEGGE_10_settembre_2021_n._122.pdf